NUOVA GESTIONE SCONTI: la direttiva Omnibus

Dal 18 marzo 2023 sono state introdotte importanti novità nella gestione degli sconti in negozi fisici ed e-commerce. Le modifiche, di carattere europeo, erano state confermate già da novembre 2019 e sono contenute nella “Direttiva Omnibus”.

Ma di cosa si tratta in concreto? Quali gli aspetti principali? Cosa fare per essere a norma?

Lo vediamo nell’articolo del mese.


TUTTE LE DATE DA TENERE A MENTE

La Direttiva Omnibus (Direttiva UE 2019/2161), come anticipato, è stata proposta dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea già a novembre 2019 e sarebbe dovuta entrare in vigore in tutti gli stati membri a maggio 2022.

In realtà, in Italia il decreto attuativo di questa direttiva (Decreto Legislativo n.26 del 7 marzo 2023) è stato pubblicato solo il 18 marzo 2023, con parecchio ritardo rispetto alle indicazioni dell’UE. 

Nel nostro Paese il Decreto Legislativo è poi effettivamente entrato in vigore ad aprile di quest’anno, ma le specifiche regole sugli annunci di riduzione di prezzo valgono dal 3 luglio 2023.

Obiettivo della nuova normativa: proteggere gli utenti da possibili pratiche scorrette di negozi fisici ed e-commerce, uniformando le norme di tutti gli stati membri.

Come? Puntando ad una maggiore trasparenza nella comunicazione, così da far acquistare tutti con più consapevolezza.

Ma quindi, in concreto, quali sono i suoi aspetti principali? Lo vediamo subito.


LA GESTIONE DI SCONTI NEL NEGOZIO FISICO

ANNUNCI DI SCONTI E RIDUZIONI DI PREZZI

In sostanza la nuova Direttiva impone delle regole ben precise per la gestione di sconti e prezzi durante le campagne promozionali dei negozi.

Dal 3 luglio in poi, durante il periodo di saldi o sconti dovrà essere esposto a scaffale non solo il prezzo pieno e quello scontato, ma dovrà anche essere indicato il prezzo più basso che il venditore ha applicato nei 30 giorni precedenti l’inizio del periodo promozionale.

Questo per evitare che le scontistiche non siano “reali”, e che invece il prezzo scontato risulti alla fine più alto del prezzo normale di vendita.

Ma se…

  • la riduzione di prezzo avviene in modo progressivo? Il prezzo da far vedere deve essere quello indicato nel primo annuncio di promozione
  • i prodotti sono immessi nel mercato da meno di 30 giorni? In questo caso esistono delle deroghe per i prodotti con prezzi di lancio
  • vendo prodotti agricoli o alimenti deperibili? In questo caso la regola dell’esposizione prezzo non serve che sia applicata

È importante sottolineare che nella Direttiva Omnibus non si fa distinzione tra i diversi canali di distribuzione. Ciò significa che le nuove disposizioni si applicano sia ai negozi fisici che ai negozi online.

Cosa cambia, quindi, per gli e-commerce? Lo scopri nel prossimo capitolo.


NUOVA GESTIONE SCONTI ANCHE PER GLI E-COMMERCE

ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZI

La Direttiva Omnibus nasce nell’ambito dell’iniziativa UE “New Deal for Consumers“, con l’obiettivo di adeguare le nostre norme anche all’evoluzione digitale dei mercati online, assicurando così una maggiore tutela anche al consumatore digitale.

Come per i negozi fisici, anche negli e-commerce negli annunci di riduzione del prezzo si dovrà indicare, accanto al prezzo scontato, anche il prezzo applicato negli ultimi 30 giorni. Le deroghe sono le stesse dei negozi fisici.

Ma al mercato online si applicano anche nuove disposizioni che vanno oltre la semplice gestione degli sconti. Le vediamo nei prossimi paragrafi.


OBBLIGO DI RECENSIONI VERIFICABILI

Il titolare del negozio online dovrà rendere chiare le misure impiegate per garantire la genuinità delle recensioni ai prodotti, dato che, ormai si sa, svolgono un ruolo essenziale nel processo decisionale del consumatore.

Si dovrà dimostrare di attuare misure per la veridicità delle recensioni (ad esempio, garantire che quella recensione, relativa ad un dato prodotto, sia stata scritta da un soggetto che abbia effettivamente acquistato il bene recensito).

E ovviamente è stato introdotto l’espresso divieto di commissionare recensioni false, o di manipolare in qualunque modo le recensioni dei clienti.

Per aiutare in questo senso, viene consigliato di affidarsi a sistemi esterni di recensioni verificabili, così da essere sicuri dei controlli effettuati.

Ma non finisce qui per chi vende online.


POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO NELL’E-COMMERCE

Ulteriore obbligo informativo e di trasparenza che, attraverso la Direttiva Omnibus, viene richiesto in questo caso ai marketplace è quello del posizionamento del prodotto nelle pagine.

In tal caso, il gestore di un marketplace, che offre al consumatore la possibilità di cercare – attraverso l’uso di parole chiavi – un singolo prodotto offerto da più professionisti ha l’obbligo, mediante un’apposita interfaccia online, di indicare i parametri con i quali avviene la classificazione dei prodotti offerti dai vari venditori.


SANZIONI

Cosa succede se non mi adeguo alla nuova normativa?

Grazie al Decreto Omnibus si riconosce ai consumatori, laddove abbiano subito un danno derivante da una pratica commerciale scorretta, di poter chiedere direttamente all’Autorità Giudiziaria il risarcimento del danno subìto ed eventualmente la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, in base a:

  • gravità e alla natura della pratica commerciale
  • del danno subìto
  • di altre circostanze pertinenti.

La sanzione per chi non rispetta la normativa va dai 516 ai 3.098 Euro.

Mentre per questi specifici casi sotto elencati la sanzione massima è stata innalzata da 5 a 10 milioni di Euro:

  • promuovere un prodotto come identico a un altro venduto in un altro Stato membro, ma che ha in realtà caratteristiche o composizione differenti;
  • non specificare chiaramente quando un prodotto è parte di un annuncio pubblicitario;
  • indicare che le recensioni di un prodotto sono riconducibili ad acquirenti precedenti, senza effettivamente verificare la genuinità di tali recensioni;
  • inviare o ingaggiare terzi all’invio di recensioni false.

Per le violazioni che coinvolgono almeno due paesi membri dell’Unione Europea, invece, la soglia massima è fissata al 4% del fatturato o, se non è noto il fatturato, a 2 milioni di euro.

Le stesse sanzioni possono essere irrogate anche per l’utilizzo di clausole vessatorie all’interno dei contratti, per le quali è prevista anche la dichiarazione di nullità.


E tu? Conoscevi già questa normativa? Ti sei già adeguato?

Scrivici per scoprire come DUE Retail ti può aiutare nella gestione di sconti e promozioni nel tuo negozio fisico e online.

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